{"id":2470,"date":"2025-01-10T17:05:00","date_gmt":"2025-01-10T16:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/studiotrombetta.com\/?p=2470"},"modified":"2025-08-06T10:13:27","modified_gmt":"2025-08-06T08:13:27","slug":"legge-di-bilancio-2025-novita-fiscali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiotrombetta.com\/index.php\/2025\/01\/10\/legge-di-bilancio-2025-novita-fiscali\/","title":{"rendered":"Legge di bilancio 2025 \u2013 novit\u00e0 fiscali"},"content":{"rendered":"\n<p>E\u2019 stata recentemente approvata la Legge n. 207\/2024, c.d. Legge di bilancio 2025. Di seguito vengono esaminate le novit\u00e0 fiscali ritenute di Vostro interesse ed in particolare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>nella sezione A) le novit\u00e0 in materia di IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e di sostegno alle famiglie;<\/li>\n\n\n\n<li>nella sezione B) le novit\u00e0 in materia di misure per il lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>nella sezione C) le novit\u00e0 relative alle detrazioni per lavori edilizi;<\/li>\n\n\n\n<li>nella sezione D) le novit\u00e0 in materia di IRES (imposta sul reddito delle societ\u00e0) e di sostegno alle imprese;<\/li>\n\n\n\n<li>nella sezione E) le altre novit\u00e0.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em><u>NOVITA\u2019 IN MATERIA DI IRPEF E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE<\/u><\/em><\/strong><br><\/p>\n\n\n\n<ol style=\"list-style-type:upper-alpha\" class=\"wp-block-list\">\n<li><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>I NUOVI SCAGLIONI IRPEF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Legge di bilancio conferma e rende strutturale la revisione delle&nbsp;aliquote IRPEF a tre scaglioni, gi\u00e0 introdotta per il 2024, che prevede l\u2019accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l\u2019applicazione dell\u2019aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anzich\u00e9 fino a 15.000 euro).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La seguente tabella riepiloga i nuovi scaglioni IRPEF:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"802\" height=\"168\" src=\"https:\/\/studiotrombetta.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2471\" srcset=\"https:\/\/studiotrombetta.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image.png 802w, https:\/\/studiotrombetta.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-300x63.png 300w, https:\/\/studiotrombetta.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-768x161.png 768w\" sizes=\"(max-width: 802px) 100vw, 802px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>II RIORDINO DETRAZIONI IRPEF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene introdotto un limite massimo alle detrazioni fiscali per i&nbsp;contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo per\u00f2 maggiori agevolazioni alle famiglie con pi\u00f9 di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili.&nbsp;Le spese sanitarie&nbsp;e quelle relative ai&nbsp;mutui&nbsp;contratti fino al 31 dicembre 2024 sono&nbsp;escluse dal tetto&nbsp;della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potr\u00e0 arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sar\u00e0 di 8.000 euro. \u00c8 inoltre previsto lo&nbsp;stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l\u2019eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di et\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene inoltre innalzato a 1.000 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche nelle scuole paritarie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nella Legge di bilancio vengono previsti i seguenti interventi di sostegno per famiglie:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Bonus elettrodomestici: per sostenere la competitivit\u00e0 dell\u2019industria, l\u2019occupazione e l\u2019efficienza energetica domestica, nel 2025 \u00e8 previsto un contributo ai consumatori finali per l\u2019acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo, fruibile per l\u2019acquisto di un solo elettrodomestico, \u00e8 pari al 30% del costo dell\u2019elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.<\/li>\n\n\n\n<li>Bonus beb\u00e8: per incentivare la natalit\u00e0 e contribuire alle spese per il suo sostegno \u00e8 previsto un&nbsp;bonus di 1.000 euro&nbsp;per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui. La richiesta del bonus andr\u00e0 effettuata mediante una specifica domanda da inoltrare all\u2019INPS.<\/li>\n\n\n\n<li>Fondo di garanzia mutui per la prima casa: prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l\u2019accesso al&nbsp;mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie di soggetti con ISEE non superiore a 40.000 euro: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.<br><br><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em><u>NOVITA\u2019 IN MATERIA DI MISURE PER IL LAVORO<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale e agli interventi in materia di lavoro sono state introdotte le seguenti novit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO NUOVI DIPENDENTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene estesa alle annualit\u00e0 2025, 2026 e 2027, la&nbsp;maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro&nbsp;derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione pu\u00f2 arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA\u2019<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene prorogata fino al 2027 la riduzione \u2013 dal 10% al 5% \u2013 dell&#8217;imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d&#8217;impresa per i titolari di un reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell\u2019anno precedente alla percezione, a euro 80.000.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III FRINGE BENEFIT<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV AGEVOLAZIONE PER I NUOVI ASSUNTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell\u2019anno precedente, che&nbsp;accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei&nbsp;canoni di locazione&nbsp;e delle&nbsp;spese di manutenzione&nbsp;non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di&nbsp;5.000 euro&nbsp;annui per i primi due anni dalla data di assunzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1, comma 57, lett. d-ter) della Legge n. 190\/2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell\u2019anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente\/assimilati superiori ad \u20ac. 30.000. Tale limite, solo per l\u2019annualit\u00e0 2025, viene esteso ad \u20ac. 35.000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em><u>NOVITA\u2019 RELATIVE ALLE DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito della Legge di bilancio 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti le detrazioni per i lavori edilizi. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Interventi ordinari di recupero del patrimonio edilizio: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all\u2019art. 16-bis, TUIR e all\u2019art. 16, DL n. 63\/2013, la detrazione, da ripartirsi in 10 quote annuali, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro spetta:<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2025 nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario \/ titolare del diritto reale di godimento sull\u2019abitazione principale e nel 36% negli altri casi;<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2026 e 2027 nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario \/ titolare del diritto reale di godimento sull\u2019abitazione principale e nel 30% negli altri casi;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Interventi risparmio\/riqualificazione energetica: per gli interventi di risparmio\/riqualificazione energetica ordinarie di cui alla L. 296\/2006 e al Dl 63\/2013 e successive modiche ed integrazioni, la detrazione, da ripartirsi in 10 quote annuali, spetta, nei limiti di spesa previsti per le diverse tipologie di intervento:<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2025 nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario \/ titolare del diritto reale di godimento sull\u2019abitazione principale e nel 36% negli altri casi;<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2026 e 2027 nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario \/ titolare del diritto reale di godimento sull\u2019abitazione principale e nel 30% negli altri casi;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Interventi di riduzione del rischio sismico\/adozione di misure antisismiche: per gli interventi di riduzione del rischio sismico \/ adozione di misure antisismiche di cui all\u2019art. 16, DL n. 63\/2013 e all\u2019art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234\/2021, nonch\u00e9 per il c.d. \u201cSisma bonus acquisti\u201d di cui al comma 1-septies del citato art. 16, viene previsto che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione, da ripartirsi in 10 quote annuali e &nbsp;determinata considerando la spesa massima agevolabile di 96.000 euro spetta:<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2025 nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario \/ titolare del diritto reale di godimento sull\u2019abitazione principale e nel 36% negli altri casi;<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2026 e 2027 nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario \/ titolare del diritto reale di godimento sull\u2019abitazione principale e nel 30% negli altri casi;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si evidenzia come dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire delle maggiori percentuali di detrazione prevista per l\u2019abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli \u201caltri casi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre \u00e8 stata espressamente prevista l\u2019esclusione da tutte le spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.<\/p>\n\n\n\n<p>Per il 2025 viene inoltre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>confermato il cosiddetto \u201cBonus arredo\u201d cio\u00e8 il riconoscimento della detrazione del 50% nel limite di spesa di \u20ac. 5.000 sull\u2019acquisto di mobili\/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetti di interventi di recupero del patrimonio edilizio;\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>abrogato il cosiddetto \u201cBonus verde\u201d sugli interventi di sistemazione di aree verdi.<br><br><br><strong><em><u>NOVITA\u2019 IN MATERIA DI IRES E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE<\/u><\/em><br><\/strong><br><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>I ALIQUOTA RIDOTTA IRES PER LE IMPRESE CHE REINVESTONO GLI UTILI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nelle Legge di Bilancio 2025 viene prevista, solo per il periodo di imposta 2025, la riduzione dal 24% al 20% dell\u2019aliquota Ires per le imprese per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>accantonano in una apposita riserva una quota non inferiore all\u201980% dell\u2019utile d\u2019esercizio 2024;<\/li>\n\n\n\n<li>destinino un ammontare non inferiore al 30% dell\u2019utile accantonato alla suddetta riserva e comunque non inferiore al 24% dell\u2019utile d\u2019esercizio 2023, ad investimenti anche in leasing di ammontare non inferiore a 20.000 euro, in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B della L. 232\/2016 (\u201cIndustria 4.0\u201d) e all\u2019art. 38 del DL 19\/2024 (\u201cTransizione 5.0\u201d) da realizzarsi dall\u20191\/1\/2025 ed il 31\/10\/2026;<\/li>\n\n\n\n<li>nel corso del 2025 il numero delle unit\u00e0 lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);<\/li>\n\n\n\n<li>nel 2025 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all\u20191% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Costituiscono cause di decadenza dall\u2019agevolazione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;<\/li>\n\n\n\n<li>la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalit\u00e0 estranee all\u2019esercizio dell\u2019impresa dei beni oggetto dell\u2019investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all\u2019estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d\u2019imposta successivo a quello in cui \u00e8 stato realizzato l\u2019investimento.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>II RIFINANZIAMENTO LEGGE NUOVA SABATINI<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene previsto, al fine di assicurare continuit\u00e0 alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l\u2019incremento delle risorse disponibili di \u20ac. 400 milioni per il 2025, \u20ac. 100 milioni per il 2026 e \u20ac. 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a favore della c.d. Legge \u201cNuova Sabatini\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III CREDITO DI IMPOSTA \u201cINDUSTRIA 4.0 E \u201cTRANSIZIONE 5.0\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento al credito di imposta \u201cIndustria 4.0\u201d vengo introdotte le seguenti novit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>abrogazione dell\u2019art. 1, comma 1058-ter, Legge n. 178\/2020 (Finanziaria 2021) che prevede(va) il riconoscimento del credito d\u2019imposta nella misura del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall\u20191.1 al 31.12.2025 \/ \u201cprenotati\u201d entro il 31.12.2025, con accettazione dell\u2019ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026. Sul punto si evidenzia che \u00e8 fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis, ossia il riconoscimento del credito d\u2019imposta nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B effettuati dall\u20191.1.2024 al 31.12.2024 \/ \u201cprenotati\u201d entro il 31.12.2024, con accettazione dell\u2019ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2025;<\/li>\n\n\n\n<li>introduzione di un limite massimo di spesa (2.200 milioni) per il credito d\u2019imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall\u20191.1 al 31.12.2025 \/ \u201cprenotati\u201d entro il 31.12.2025, con accettazione dell\u2019ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00c8 confermato il credito d\u2019imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a \u20ac 2,5 milioni \/ 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a \u20ac 2,5 milioni e fino a \u20ac 10 milioni \/ 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a \u20ac 10 milioni. Il &nbsp;&nbsp;predetto limite di spesa <strong>non opera <\/strong>in relazione agli investimenti per i quali \u201c<em>entro la data di pubblicazione della presente legge<\/em>\u201d (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l\u2019impresa invia al MiMiT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d\u2019imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della fruizione del credito d\u2019imposta, il MiMiT trasmette all\u2019Agenzia delle Entrate l\u2019elenco delle imprese beneficiarie con l\u2019ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l\u2019ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne invece le novit\u00e0 relative al credito di imposta \u201cTransizione 5.0\u201d seguir\u00e0 una specifica circolare a riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><em><u>ALTRE NOVITA\u2019<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>I RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene riproposta a \u201cregime\u201d la rideterminazione del costo d\u2019acquisto di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, superficie ed enfiteusi;<\/li>\n\n\n\n<li>partecipazioni (anche possedute a titolo di propriet\u00e0 \/ usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>I terreni \/ partecipazioni devono essere posseduti alla data dell\u20191.1 di ciascun anno, non in regime d\u2019impresa, da parte di persone fisiche, societ\u00e0 semplici e associazioni professionali, nonch\u00e9 di enti non commerciali.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00c8 fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all\u2019asseverazione della perizia di stima nonch\u00e9 al versamento dell\u2019imposta sostitutiva pari al 18% (unica soluzione\/prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>II ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI D\u2019IMPRESA\/TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA\u2019 SEMPLICE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene riproposta l\u2019assegnazione o cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle societ\u00e0 di persone e di capitali di assegnare o cedere ai soci, a fronte del<\/p>\n\n\n\n<p>versamento di un\u2019imposta sostitutiva:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;<\/li>\n\n\n\n<li>i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019assegnazione o cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all\u20191.10.2024.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 altres\u00ec prevista la trasformazione agevolata in societ\u00e0 semplice per le societ\u00e0 che hanno<\/p>\n\n\n\n<p>per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, come accennato, \u00e8 dovuta un\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all\u20198% (10,50% se la societ\u00e0 risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d\u2019imposta precedenti l\u2019assegnazione \/ cessione \/ trasformazione) calcolata sulla differenza tra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all\u2019atto della trasformazione;<\/li>\n\n\n\n<li>il costo fiscalmente riconosciuto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro \u00e8 prevista la riduzione alla met\u00e0 delle relative aliquote e l\u2019applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.<\/p>\n\n\n\n<p>Le riserve in sospensione d\u2019imposta annullate per effetto dell\u2019assegnazione dei beni ai soci,<\/p>\n\n\n\n<p>nonch\u00e9 quelle delle societ\u00e0 che si trasformano, sono assoggettate ad un\u2019imposta sostitutiva<\/p>\n\n\n\n<p>dovuta nella misura del 13%.<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente agli immobili la societ\u00e0 pu\u00f2 richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131\/86. In caso di cessione, per la determinazione dell\u2019imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, \u00e8 computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 inoltre disposto che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il costo fiscalmente riconosciuto delle quote \/ azioni possedute dai soci delle societ\u00e0 trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;<\/li>\n\n\n\n<li>nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell\u2019art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di societ\u00e0 di capitali) \u00e8 prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della societ\u00e0. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni \/ quote possedute.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il versamento dell\u2019imposta sostitutiva dovuta va effettuato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>nella misura del 60% entro il 30.9.2025;<\/li>\n\n\n\n<li>il rimanente 40% entro il 30.11.2025.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>III ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene riproposta l\u2019estromissione dell\u2019immobile da parte dell\u2019imprenditore individuale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019agevolazione, con effetto dall\u20191.1.2025:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00e8 riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;<\/li>\n\n\n\n<li>riguarda le estromissioni poste in essere dall\u20191.1 al 31.5.2025;<\/li>\n\n\n\n<li>richiede il versamento dell\u2019imposta sostitutiva dell\u20198%:<ul><li>nella misura del 60% entro il 30.11.2025;<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il rimanente 40% entro il 30.6.2026.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell\u2019immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1, comma 55, Legge n. 208\/2015 modificando l\u2019art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131\/86, in materia di agevolazioni \u201cprima casa\u201d, ha previsto che il soggetto gi\u00e0 proprietario della \u201cprima casa\u201d pu\u00f2 acquistare la \u201cnuova prima casa\u201d applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell\u2019imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la Legge di bilancio 2025 la citata Nota II-bis \u00e8 stata modificata \u201cprorogando\u201d di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l\u2019alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi se entro detto termine (2 anni) la \u201cvecchia prima casa\u201d non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l\u2019applicazione dell\u2019aliquota ridotta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per le societ\u00e0 per le quali viene richiesta l\u2019iscrizione presso il Registro Imprese dall\u20191.1.2025 viene previsto l\u2019obbligo che anche i relativi amministratori dispongano di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare anch\u2019essa al Registro Imprese,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 stata recentemente approvata la Legge n. 207\/2024, c.d. 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