Il comma 81 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Tra queste si segnala come, dall’1° gennaio 2025, viene previsto l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (quindi bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito, prepagate, assegni bancari o circolari) per dedurre:
- le spese di trasferta di dipendenti e amministratori,
- le spese di vitto e alloggio,
- le spese di trasporto compresi taxi e noleggi con conducente,
- le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi),
dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo e per evitare che i rimborsi spese trasferte ai dipendenti siano tassati e soggetti a contributi.
La nuova normativa interessa diversi articoli del TUIR:
- l’art. 51, comma 5 relativo ai rimborsi analitici per trasferte lavorative;
- l’art. 54, relativo ai redditi di lavoro autonomo;
- l’art. 95 riguardante la deducibilità dal reddito di impresa delle spese per prestazioni di lavoro;
- l’art. 108, comma 2, riguardante le deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi.
In conclusione, con le nuove regole imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e amministratori dovranno necessariamente utilizzare strumenti tracciabili per poter dedurre le suddette spese ovvero per evitare che queste costituiscano reddito tassato.
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